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Eccellenza

Respinto il ricorso del Levico Terme, niente ripetizione

La partita tra Levico Terme e Trento non verrà ripetutra per errore tecnico del direttore di gara. Il Giudice sportivo infatti ha respinto il ricorso della società termale, che chiedeva la ripetizione della gara per il presunto errore tecnico commesso dall'arbitro. Dalle immagini televisive è evidente come l'arbitro abbia ammonito per due volte il calciatore aquilotto Comper senza però espellerlo. Il direttore di gara, invece, ha confermato la propria versione: il primo cartellino giallo è stato segnato (erroneamente) sul taccuino al numero tre Osti, anzichè al numero due Comper. Omologato, quindi, il risultato di parità (2-2) scaturito sul campo.

Ecco il testo del comunicato:

gara del 16/ 3/2014 LEVICO TERME - TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.

- a scioglimento della riserva di cui al C.U.n.44 del 20.03.2014;

- esaminato il reclamo trasmesso a seguito di tempestivo preannuncio dalla società U.S.D.LEVICO TERME con il quale sostiene che la gara non ha avuto regolare svolgimento perchè l'arbitro al 44' del secondo tempo, in occasione dell'ammonizione comminata al calciatore n.2 del Trento, non avrebbe decretato la sua espulsione trattandosi di calciatore già ammonito una prima volta al 14' dello stesso periodo di gioco, invocando pertanto l'annullamento della gara e la conseguente ripetizione della stessa;

- tenuto conto che gli articoli di stampa allegati all'atto di reclamo risultano irricevibili per la decisione, mentre le immagini televisive su supporto informatico pure trasmesse in allegato ai sensi dell'art.35/1.2. del Codice di Giustizia Sportiva possono costituire mezzo di prova solo al fine dell'erogazione di sanzioni disciplinari nei riguardi di tesserati;

- considerato che il ricorso risulta infondato perchè dal rapporto e relativo supplemento, atti che godono di fede probatoria privilegiata, non emerge alcun errore in quanto l'arbitro riferisce di avere ammonito durante il secondo tempo della gara: al 4'il n.5 del Levico Terme,al 14'e al 45'nell'ordine i calciatori n.3 e n.2 del Trento;

- visto infine che la gara ha avuto regolare svolgimento, delibera di respingere il ricorso, con addebito all'U.S.D.LEVICO TERME della relativa tassa di euro 78,00 e di omologare il risultato di 2-2 conseguito sul campo dalle due squadre.

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