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Serie D

Trento bastonato: è arrivata la penalizzazione

Piove sul bagnato in casa Trento. La società aquilotta è stata infatti penalizzata di un punto, da scontare nell'attuale campionato di serie D (dove la classifica è già di suo assai preoccupante con il Trento fanalino di coda del girone), per non aver provveduto nei tempi stabiliti al pagamento dei rimborsi spese dei calciatori Dell'Anna e Tummiolo, in forza alla squadra gialloblù in serie D due stagioni fa. Squalificato per 8 mesi l'allora presidente Marco Fattinger e multata la società con 1800 euro di ammenda.

Ecco il testo integrale apparso oggi sul Comunicato Ufficiale

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Provinciale autonomo di Trento, nella riunione del 13.11.2012, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze:

DECISIONE DEFERIMENTO FATTINGER MARCO E SSD TRENTO CALCIO 1921 ENTRAMBI DD. 22.08.2012
Con provvedimenti dd. 22.08.2012 la procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare provinciale presso il Comitato Provinciale autonomo di Trento:
1) Il sig. Fattinger Marco quale presidente della Società Trento calcio 1921 srl;
2) Società Trento Calcio 1921 srl;
per rispondere:
- il primo, per violazione dell’art. 94/ter, comma, 1, delle NOIF, per non aver provveduto, entro il termine di giorni 30 fissato dalla succitata norma, al pagamento dell’intera somma di €. 4.250,00 stabilita dalla Commissione Affari Economici presso la LND, in data 02.11.2011, in favore del calciatore Dell’Anna Marco e dell’intera somma di €. 4.250,00 stabilita dalla Commissione Affari Economici presso la LND, in data 17.02.2012, in favore del calciatore Tummiolo Andrea;
- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS , per la violazione ascritta al proprio presidente e legale rappresentante, sig. Fattinger Marco.
La Commissione decide di riunire i due deferimenti. Il Procuratore, acconsente a ricercare un accordo finalizzato al patteggiamento con le parti.

Il sostituto Procuratore e la Società dando atto della verità dei fatti oggetto del deferimento decidono di concordare la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. e della continuazione nella seguente misura
1) Il sig. Fattinger Marco mesi 8 di inibizione;
2) La Società Trento Calcio 1921 srl, 1 punto di penalizzazione ed €. 1.800,00 di ammenda.

La Commissione Disciplinare visto l’art. 23 del C.G.S. e applicata la continuazione, ritenuta congrua la sanzione proposta adotta la seguente ORDINANZA per i fatti di cui al deferimento si applicano le seguenti sanzioni:
1) Il sig. Fattinger Marco mesi 8 di inibizione;
2) La Società Trento Calcio 1921 srl, 1 punto di penalizzazione ed €. 1.800,00 di ammenda

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